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Braccioli e tavoletta di una sedia vanno certificati insieme alla sedia?

Il certificato della sedia arriva sempre. Gli accessori vengono aggiunti a parte, e nessuno dice su quale base.

In breve. Nessuna norma mette braccioli e tavoletta fuori dalle regole: non è scritto da nessuna parte, in nessuna delle due direzioni. È scritto invece che per i mobili rigidi la classe nasce dai materiali che compongono il mobile, uno per uno, e che l'omologazione copre il prototipo provato. Un accessorio fissato alla sedia è un materiale in più. La regola che molti citano — «il fusto non conta» — esiste, ma riguarda le poltrone imbottite: è da lì che nasce l'equivoco.

Da dove nasce la domanda

Gennaio 2025, forum di progettisti antincendio. Un professionista chiede se, nella certificazione delle sedie da aula corsi e conferenze, senza imbottiture, i braccioli e i tavolini fissati sulla sedia debbano a loro volta essere classificati. Dai produttori trova il certificato della sedia, ma sempre senza gli accessori; alcuni produttori e rivenditori sostengono che non rientrino nella normativa, e lui chiede se sia scritto da qualche parte, notando che la tabella del Codice dice genericamente «sedie e sedili non imbottiti» e non esclude i componenti aggiuntivi.

Le risposte dei colleghi sono tre e nessuna è una risposta: non essersi mai posti il problema; accettare il certificato del modello al netto degli accessori; bocciare invece i rapporti di prova in cui risulta testato solo il rivestimento. La prassi è consolidata, e la fonte che la giustifica non viene mai citata. Perché non c'è.

Che cosa dice la tabella, e che cosa non dice

La riga della tabella S.1-5 del Codice di prevenzione incendi recita «Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)», con classe italiana 1 per il gruppo GM1, 1 per il GM2 e 2 per il GM3, e classificazione europea non applicabile. Fin dove arrivi quella riga — se la parentesi la limiti alle sole sedute o se comprenda armadi, tavoli e comodini — è discusso fra i professionisti, e qui non serve risolverlo: la sedia non imbottita c'è dentro in ogni lettura. La domanda diventa un'altra: che cosa si intende per «la sedia».

Prima, però, va disinnescato un errore di lettura diffuso. L'elenco lungo che circola nei capitolati — librerie, armadiature alte e basse, scrivanie, tavoli, banchi, banconi reception — sta nella richiesta della società che nel 2020 ha posto il quesito ai Vigili del Fuoco, come interpretazione di cui si chiedeva conferma. La risposta del Dipartimento, del 2 settembre 2020, non la riprende: fornisce «indirizzi di carattere generale», rimanda alle strutture territoriali e rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco. Chi cerca lì una frase sugli accessori non la trova, in nessuna delle due direzioni; chi crede di averla trovata sta citando il quesito. È uno scambio che fanno anche i progettisti, e nel forum si vede: due partecipanti se ne accorgono a vicenda e uno dei due scrive «ho letto male io».

La regola che molti citano riguarda le poltrone

Una circolare del Ministero dell'interno del 21 settembre 1985 individua le caratteristiche non essenziali ai fini dell'omologazione. Dice che le prove per la classificazione delle poltrone, nelle classi 1 IM e 2 IM, riguardano unicamente il materiale costituente l'imbottitura, l'interposto se previsto e il relativo rivestimento, e che di conseguenza i materiali del fusto o del supporto sono ininfluenti. Aggiunge che l'esito non dipende da dimensioni, forma, colore o disegno del tessuto, e che per questo il Ministero può rilasciare estensioni senza ripetere le prove.

È una regola vera e molto usata. Ma vale per un mobile imbottito, dove quello che brucia e viene provato è il pacchetto imbottitura-interposto-rivestimento. Su una sedia rigida si capovolge: non c'è pacchetto tessile da provare, e quello che resta da classificare sono i materiali della scocca, dello schienale, del bracciolo. Chi dice che gli accessori non contano, nove volte su dieci sta applicando a un mobile rigido una regola nata per le poltrone.

Che cosa dice la circolare sui mobili fatti di più materiali

Per i mobili rigidi la fonte giusta è la circolare n. 7 del 18 giugno 2004, sull'omologazione dei mobili fissati e non agli elementi strutturali realizzati con più materiali omogenei: nomina proprio sedie, scrivanie, armadi e banchi scolastici. Due limitazioni messe in cima contano più di tutto il resto: ogni singolo materiale costituente il prodotto deve risultare omogeneo, e l'omogeneità va intesa riferita tanto alle caratteristiche fisico-chimiche di ogni materiale quanto all'uniformità di impiego ed eventuale posa in opera. Il mobile è cioè un insieme di materiali, ciascuno da identificare. La circolare aggiunge che questi prodotti sono omologati con impiego «MOBILE» e l'uso specificato — MOBILE (SEDIA), MOBILE (ARMADIO) — e che le procedure valgono anche in presenza di rifiniture superficiali.

Un bracciolo e una tavoletta non sono rifiniture superficiali: sono materiali costituenti, e devono stare dentro la classificazione.

Quando l'omologazione si estende, e quando decade

Il decreto ministeriale del 26 giugno 1984 definisce il materiale come il componente, o i componenti variamente associati, che possono partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione: la sedia come viene fornita e usata, braccioli compresi. E l'articolo 9 scrive che l'omologazione decade automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica; la dichiarazione di conformità attesta la conformità al prototipo omologato, quindi se il prototipo provato non aveva i braccioli, non li riguarda.

La circolare del 2004 prevede però una via d'uscita ordinata: chi è già in possesso dell'omologazione di un prodotto può chiederne l'estensione a un altro modello, se realizzato con i medesimi materiali omogenei e con una conformazione geometrica che presenta in comune con il prodotto omologato, nella variabilità degli spessori, l'identicità di quelli minimi. Se il bracciolo è dello stesso materiale già provato, è una pratica e non una nuova prova.

Ne escono tre esiti, tutti legittimi. Il certificato copre la sedia con gli accessori, perché sono stati provati con lei. Oppure l'accessorio è dello stesso materiale omogeneo già omologato, e si chiede l'estensione. Oppure è di un materiale diverso: la sedia completa è un'altra configurazione e il certificato della sedia nuda non la copre. Quello che non è una risposta è dire che gli accessori non rientrano nella normativa.

Che cosa chiedere al fornitore

La domanda utile non è «la sedia è certificata?», perché la risposta è sempre sì. Sono queste quattro.

  • Con quale impiego è omologato il modello? Per i mobili rigidi è «MOBILE» con l'uso specificato: se sul certificato c'è un impiego diverso, il problema viene prima degli accessori;
  • Quali materiali omogenei sono stati provati, e in che spessori? È la domanda che fa emergere se il bracciolo è dentro o fuori;
  • Esiste un atto di estensione per la versione con braccioli o con tavoletta? Va chiesto insieme all'omologazione principale, non in alternativa;
  • La configurazione consegnata è quella dichiarata? La dichiarazione di conformità va riferita alla sedia come arriva in cantiere, accessori montati.

Se le risposte non arrivano si finisce nel quadro della guida su arredi arrivati senza certificati. Il posto dove chiedere la configurazione completa, e non il modello base, è la voce di capitolato. Per leggere il documento che arriva c'è come si legge un certificato; per capire perché qui non si trova un'euroclasse, euroclasse e classe italiana.

Come lavoriamo noi

A noi la domanda arriva in forma più concreta: un progetto chiede una poltroncina con il bracciolo in legno, o una sedia con il tavolino, e il capitolato chiede la classe. A quel punto non si discute di accessori, si decide la configurazione: quali materiali compongono il pezzo consegnato e quale documento lo accompagna. Lavoriamo legno, marmo, ferro e imbottito nelle nostre lavorazioni interne a Cantù, e qui serve: bracciolo e tavoletta non arrivano da un terzo fornitore dopo, sono parte del mobile da quando si disegna.

In una commessa alberghiera il valore più importante è il tempo: prodotti a norma, con i documenti giusti e consegnati nei tempi vogliono dire apertura veloce, e un albergo che apre comincia a fatturare. Un accessorio che costringe a riaprire una pratica a cantiere avviato è un ritardo che nessuno aveva messo in conto. Le commesse le seguiamo come descritto in Contract; i modelli sono nelle Collezioni.

Domande frequenti

È scritto da qualche parte che gli accessori non rientrano nella normativa?

No. Né il Codice né il chiarimento del 2020 né il decreto del 1984 escludono gli accessori dei mobili. Chi lo sostiene non cita una fonte perché non c'è. Quello che esiste è l'elenco delle caratteristiche ininfluenti per le poltrone imbottite, che è un'altra cosa.

Il bracciolo in legno di una poltroncina imbottita va classificato?

Per le poltrone la circolare del 1985 dice che le prove riguardano imbottitura, interposto e rivestimento, e che i materiali del fusto e del supporto sono ininfluenti. Il bracciolo strutturale rientra in quella logica. Il confine si sposta quando il mobile non è imbottito, o quando l'accessorio non ha funzione di fusto.

Posso accettare il certificato della sedia e ignorare gli accessori?

È la prassi più diffusa, ma non ha base nei testi, e la valutazione del singolo caso spetta al professionista che firma la pratica e al Comando competente. Il modo per non discuterne è chiedere al fornitore la configurazione completa prima dell'ordine.

Se il mobile è fatto di più materiali, serve un certificato per ciascuno?

No: la circolare del 2004 chiede che ogni singolo materiale costituente il prodotto sia omogeneo, e il mobile viene classificato come insieme di materiali identificati, con un'unica omologazione. È prevista anche l'omologazione di una serie di mobili in un'unica soluzione, purché tutti i modelli siano realizzati con gli identici componenti.

Parlane con noi La divisione contract

Questa pagina cita: la tabella S.1-5 e il capitolo S.1 del DM 3 agosto 2015, nel testo coordinato pubblicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco; il chiarimento prot. n. 0011297 del 2 settembre 2020 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, letto per intero sia nella risposta sia nel quesito; il DM 26 giugno 1984 nelle definizioni dell'articolo 2 e negli articoli 8 e 9; la circolare n. 27 MI.SA. prot. n. 19648/4190 del 21 settembre 1985 sulle caratteristiche non essenziali di omologazione; la circolare n. 7 prot. n. DCPST/A5/1968/OM/9003 del 18 giugno 2004 sull'omologazione di mobili realizzati con più materiali omogenei. Le due circolari sono state lette in una raccolta professionale di circolari di prevenzione incendi e non nell'originale ministeriale. Nessun prezzo, nessun tempo d'intervento, nessuna nostra omologazione citata. La valutazione del singolo caso spetta al professionista che firma la pratica e al Comando competente.